(massima n. 1)
Nel caso di fondazione costituita con testamento, le disposizioni del fondatore, le quali prevedano la destinazione a favore di terzi degli utili dei beni che costituiscono la dotazione dell'ente, determinano lo scopo della fondazione medesima e non prevedono, invece, a carico della stessa un modo, inteso nel senso di onere o peso che il gratificato di una liberalitą subisca per volontą di chi ha fatto l'attribuzione e consistente nell'erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale a favore del disponente o di terzi.