(massima n. 1)
Il provvedimento di sequestro dei beni del coniuge obbligato all'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 comma sesto c.c., che può essere revocato, anche ad opera del giudice di appello, per la sopravvenienza di giustificati motivi (art. 156 ultimo comma), ben può, ricorrendo gli stessi giustificati motivi, e pur sussistendo le condizioni necessarie per la sua concessione (inadempienza dell'obbligato), non venire emesso, e la valutazione discrezionale circa la presenza dei giustificati motivi, ove fondata su congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità da parte della S.C.