(massima n. 1)
Colui il quale propone un'azione di accertamento della proprietā di un bene ha l'onere di allegare e provare il titolo del preteso dominio e tale esigenza probatoria non č attenuata o esclusa nel caso di rigetto degli assunti prospettati dal convenuto, neppure se volti ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietā del medesimo bene, a meno che essi non risultino basati su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione.