(massima n. 5)
Quando l'atto domandato è un atto dovuto, cioè un atto vincolato, con esclusione di qualsiasi scelta discrezionale sui tempi e i modi della sua emanazione, la pubblica amministrazione ha il dovere di provvedere ai sensi dell'art. 328, comma 2, c.p. (nel testo modificato con l'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86), e pertanto il pubblico ufficiale è tenuto, ricorrendo tutte le condizioni di fatto e di diritto necessarie, a compiere l'atto richiesto, ovvero, in mancanza delle condizioni stesse o in presenza di altre cause impeditive, a darne ragione nella risposta, prima del decorso del termine di trenta giorni. L'obbligo di compiere l'atto d'ufficio non sussiste, invece, qualora si tratti di attività discrezionale, ma, se l'atto non viene emesso, sorge comunque il dovere del pubblico ufficiale di fornire una risposta al richiedente prima della scadenza del termine. (Nella fattispecie è stato ritenuto che il provvedimento di sgombero dell'area pubblica che consente ad un proprietario di un immobile latistante l'accesso alla sua proprietà è atto dovuto).