(massima n. 3)
Le previsioni di cui all'art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, con riferimento cioè a false attestazioni compiute nell'esercizio delle sue competenze e delle sue funzioni) sono nettamente distinte da quelle degli artt. 483 e 495 c.p. relativi rispettivamente alle falsità ideologiche commesse dal privato in atti pubblici ed alle false attestazioni o dichiarazioni del privato al pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie od altrui. La prima fattispecie si differenzia dai reati previsti dagli artt. 483 e 495 c.p. con riguardo alla provenienza della falsa attestazione, ricorrendo la falsità ideologica prevista dall'art. 479 c.p. soltanto in relazione a ciò che attesta nel documento, per propria scienza, il pubblico ufficiale che ne è l'autore. Invece, i reati di cui agli artt. 483 e 495 ricorrono in riferimento alle false dichiarazioni dei soggetti privati, asseverate per il tramite dell'atto redatto dal pubblico ufficiale: il falso di cui all'art. 483 quando si tratta in generale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; quello di cui all'art. 495, quando si tratta di dichiarazioni inerenti all'identità, allo stato od ad altra qualità della propria o dell'altrui persona.