(massima n. 2)
La disposizione dell'art. 1246, n. 2, c.c., laddove prevede l'esclusione della compensazione con riferimento ai crediti per la restituzione di cose depositate o date in comodato, postulando l'esistenza di un contratto di deposito o di comodato, non può trovare applicazione al caso in cui si ponga un problema di compensazione fra il committente e l'agente, relativamente alle somme corrisposte dai clienti all'agente e che questi deve versare al committente, poiché tali somme, fintanto che non sono rimesse dall'agente al committente, non possono considerarsi oggetto di un contratto di deposito corrente fra le parti, essendo la loro temporanea detenzione riconducibile all'obbligo dell'agente di riscuoterle e versarle, che trae titolo direttamente dal contratto di agenzia.