(massima n. 2)
Ai sensi dell'art. 719 c.c., il debito o peso ereditario, alla cui estinzione mediante la vendita di un cespite dell'eredità il coerede condividente ha interesse, è soltanto quello ancora gravante nel momento in cui i coeredi stessi devono stabilire se e quale bene vendere. Qualora, invece, la passività sia stata anteriormente estinta ad opera di altro coerede, l'interesse del primo viene meno, sia che trattasi di passività divisibile pro quota anche nei rapporti esterni (in base al principio generale nomina et debita ereditaria ipso iure dividuntur codificato nel primo comma dell'art. 754 c.c.) sia, ed a maggior ragione, nel caso di peso ereditario per il quale non opera nei rapporti esterni il beneficium divisionis (ad es., imposta di successione, il cui onere è posto dalla legge tributaria solidalmente a carico di tutti i coeredi), con la conseguenza che i condividenti, la cui quota di debito o peso ereditario sia stata pagata da altro coerede, non possono pretendere che sia incluso nelle passività da estinguere mediante la vendita predetta quanto da loro dovuto nei confronti del coerede che agisce per regresso nei limiti di cui al primo comma dell'art. 754 cit.