(massima n. 1)
In tema di revoca della sentenza per "abolitio criminis", deve escludersi l'operativitā dell'istituto qualora esso richieda al giudice della esecuzione non un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice, ma una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui č subordinata la produzione dell'effetto abrogativo. ( Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che dalla dichiarazione di parziale illegittimitā costituzionale dell'art. 68 T.U.L.P.S. sulla necessitā della licenza del questore non sia dato desumere, attraverso un percorso meramente ricognitivo, l'intervenuta abrogazione della diversa fattispecie di reato proprio prevista dall'art. 31 legge n. 110 del 1975, in materia di vigilanza sulle attivitā di tiro a segno).