(massima n. 1)
La mancata indicazione, nell'apposito modulo di richiesta del passaporto, dell'esistenza di precedenti penali dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 495, ultimo comma, c.p., trattandosi di implicita, falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante, con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all'art. 483 c.p. (poiché la falsa attestazione non ha per oggetto «fatti»), quanto di quello di cui all'art. 496 c.p., configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato.