(massima n. 1)
Integra il reato di uso di atto pubblico falsificato dal privato (artt. 476, 482, 489 c.p.), la condotta di colui che presenta all'ufficio stranieri della Questura una ricevuta di vaglia postale telegrafico internazionale alterata nelle generalitą del mittente, in quanto rientra nella nozione di atto pubblico, ancorché non fidefaciente, il modello 1/a in cui l'ufficiale postale, che accetta il vaglia ordinario, trascrive le generalitą del mittente e del destinatario, il luogo di destinazione e l'importo del vaglia, considerato che tale operazione (ricevimento del vaglia) appartiene alla sfera di attivitą direttamente compiuta dal pubblico ufficiale e caduta sotto la sua percezione. Né rileva, ai fini della configurabilitą del reato in questione, il fatto che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gią trasformata in ente pubblico economico (Ente poste italiane), con D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, conv. in legge 29 gennaio 1994, n. 71, sia stata successivamente trasformata in societą per azioni a far data dal 28 febbraio 1998 per effetto della delibera CIPE del 18 dicembre 1997.