(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il concetto di cronaca presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione, così che l'esigenza della velocità può comportare un sacrificio, in nome dell'interesse alla notizia, dell'accuratezza della verifica della sua verità e della bontà della fonte. Ciò per contro non deve accadere quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica della fonte proprio perché l'accuratezza della ricostruzione corrisponde, in tal caso, all'interesse del pubblico. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza del diritto di cronaca nell'ipotesi di utilizzazione, da parte del giornalista, della versione data dalla sola «fonte» della notizia — peraltro portatrice di rancore verso la parte lesa — circa fatti accaduti molti anni addietro e meglio verificabili anche dal punto di vista storico).