(massima n. 1)
Ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 578 c.p.p., secondo cui la Corte d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto un reato per amnistia o prescrizione, decidono comunque sull'impugnazione ai soli effetti civili, quando vi sia stata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni in favore della parte civile, tale condizione può dirsi sussistente solo quando si sia in presenza di condanna validamente pronunciata, per cui essa è da escludere nel caso in cui, assolto l'imputato in primo grado e condannato in appello, la sentenza d'appello sia stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittima la decisione del giudice di rinvio il quale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, aveva tuttavia ritenuto sussistente la civile responsabilità degli imputati, condannandoli quindi al risarcimento dei danni).