(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995 n. 332, l'espressione usata dall'art. 291 c.p.p., richiamato dall'art. 309 quinto comma stesso codice, esclude che il P.M. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del G.i.p. e poi del Tribunale del riesame, tutti gli atti d'indagine compiuti o, comunque, atti quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti nella loro integralitą. Il termine « elementi» comprende, infatti, non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed č perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con « omissis» al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini « in itinere» Questo sistema, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non impedisce il contraddittorio, che comunque puņ concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entitą e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata.