(massima n. 1)
Gli atti a titolo oneroso che possono costituire oggetto di revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall. sono tutti quelli che incidono sul patrimonio del fallito e sono idonei a recare pregiudizio alla massa dei creditori, anche se non determinano l'immediato trasferimento di un bene di proprietà del fallito e, quindi, è revocabile il contratto preliminare di compravendita di un immobile, in quanto la norma che attribuisce al curatore fallimentare la facoltà di sciogliersi dal medesimo opera su un diverso piano e prescinde dall'esistenza delle condizioni stabilite per l'esercizio dell'azione revocatoria, sicché, nel caso di accoglimento della domanda, il contraente in bonis è tenuto a restituire le somme eventualmente ricevute, indipendentemente dalla data in cui sono stati effettuati i pagamenti, in quanto la revoca del contratto determina il venire meno della causa dell'attribuzione patrimoniale. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto irrilevante la circostanza che le somme fossero state versate a titolo di caparra, in occasione della stipula di un precedente contratto preliminare di vendita, in seguito risolto consensualmente, nel confermare tale decisione, la Corte Cass. ha sottolineato la rilevanza esclusiva della data di stipula del preliminare, non occorrendo avere riguardo, invece, alla data del versamento della caparra in favore del promittente venditore).