(massima n. 1)
Poiché la legge 29 febbraio 1988, n. 48, nel convertire il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, ha, all'art. 1, comma secondo, fatto salvi, ai sensi dell'art. 77, ultimo comma, Cost., non solo gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti sulla base dei D.L. 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28 agosto 1987, n. 358 e 30 ottobre 1987, n. 442, non convertiti, ma anche gli effetti prodotti dai medesimi decreti, devono ritenersi non assoggettabili all'azione revocatoria di cui all'art. 67 legge fallimentare i pagamenti effettuati per contributi sociali a favore degli enti gestori effettuati nella vigenza dei D.L. non convertiti, che detta previsione contenevano.