(massima n. 1)
Il principio sancito dall'art. 1242, secondo comma, c.c. — secondo cui la prescrizione di uno dei due crediti non impedisce di eccepire la compensazione se la prescrizione non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti — non si applica alla compensazione giudiziale, perché, potendo questa aver luogo soltanto ope iudicis, l'effetto della estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non può mai verificarsi.