(massima n. 1)
È illegittima la declaratoria di inammissibilità di domanda di ammissione a benefici penitenziari adottata de plano dal presidente del tribunale di sorveglianza sul rilievo dell'incompatibilità della misura alternativa alla detenzione con lo stato di custodia cautelare in carcere del condannato (nella specie, peraltro, sopravvenuto all'istanza), in quanto tale incompatibilità non è configurabile in linea di principio, ma va accertata in concreto, sicché la sua ricorrenza va affidata esclusivamente al giudizio del tribunale di sorveglianza