(massima n. 1)
Per la eccezione di compensazione legale non č necessario che la manifestazione di volontā della parte si attui mediante espressa istanza, proposta con formula sacramentale, essendo sufficiente che dal comportamento difensivo della parte stessa risulti inequivocabilmente la volontā di far dichiarare estinto il proprio debito a causa della contemporanea esistenza di altro debito che a quello si contrappone.