(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione della portata diffamatoria di un articolo deve essere effettuata prendendone in esame l'intero contenuto, sia sotto il profilo letterale sia sotto il profilo delle modalitā complessive con le quali la notizia viene data, potendo assumere significato decisivo, tra l'altro, anche l'esame del titolo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l'omesso esame dell'intero contenuto narrativo della pubblicazione da parte del giudice di merito si č tradotto in un vizio della motivazione con riflessi sulla ritenuta esimente del diritto di cronaca).