(massima n. 1)
L'eccezione di compensazione, in quanto eccezione in senso proprio, è dal convenuto deducibile, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., anche dopo la comparsa di risposta, sino alla precisazione delle conclusioni di primo grado, e, non soggiacendo alla preclusione stabilita dall'art. 345 c.p.c., che colpisce soltanto le domande nuove, può anche essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello, ferma peraltro per l'appellante la necessità di proporre l'eccezione con lo stesso atto d'impugnazione, che segna i limiti del dibattito in secondo grado.