(massima n. 1)
Nel caso in cui sia stata dichiarata l'inefficacia di un'ordinanza applicativa di una misura coercitiva — nella specie per incompleta trasmissione degli atti al Tribunale del riesame entro il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, quinto comma, c.p.p. — è consentita l'immediata reiterazione del provvedimento applicativo, anche prima che sia divenuto esecutivo il precedente provvedimento di liberazione. La detta reiterazione è, infatti, legittima perché la regola della preclusione processuale in forza del principio del “ne bis in idem” opera soltanto quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di riesame nel merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame in cui sia stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'emissione della misura.