(massima n. 1)
La questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo dei crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non č rilevabile d'ufficio ed č soggetta all'onere di allegazione e di prova; essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto, e non giā mera argomentazione difensiva, e come tale deve essere proposta, e pena di decadenza, nella memoria difensiva in sede di giudizio di primo grado, a norma dell'art. 416, secondo comma, c.p.c.