(massima n. 1)
La proposizione dell'eccezione di compensazione non necessita dell'uso di formule sacramentali e, pertanto, la stessa deve ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta, ove il convenuto, nell'effettuare i conteggi delle somme spettanti all'attore, ha portato in detrazione l'importo del proprio contrapposto credito.