(massima n. 1)
Nel caso di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa in sostituzione di altra identica ordinanza la cui efficacia sia venuta meno per mancata osservanza, in sede di riesame, dei termini richiamati nell'art. 309, comma 10, c.p.p., non vi č necessitā di rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., trattandosi di adempimento da riguardarsi come sostanzialmente inutile e non potendo trovare applicazione, d'altra parte, la disposizione da ritenere di carattere speciale dettata dall'art. 302 c.p.p. per la diversa ipotesi in cui la perdita di efficacia della misura cautelare sia derivata proprio dalla mancata effettuazione del suddetto interrogatorio.