(massima n. 1)
Il motivo di ricusazione dell'inimicizia grave di cui alla lettera d) dell'art. 36 c.p.p. non puņ che riferirsi a rapporti interpersonali derivanti da vicende alla vita estranee alle funzioni del giudicante. Non rileva, quindi, l'asserito «insolito attivismo» nella rapida fissazione della trattazione di un processo, specialmente se la celeritą non abbia influito sulla assegnazione a giudice tabellarmente previsto e sia stata motivata dalla prossimitą della prescrizione del reato; neanche rileva la dedotta «intemperanza verbale» nei confronti dell'imputato, rilevabile in alcuni documenti giudiziari.