(massima n. 1)
L'art. 1242 c.c. — pur precisando che la compensazione estingue i due debiti fin dal giorno della loro coesistenza ed ipso iure, in base alla circostanza oggettiva di tale coesistenza, cosa da attribuire alla relativa pronuncia del giudice carattere semplicemente dichiarativo e, quindi, intrinsecamente retroattivo — tuttavia stabilisce che il giudice non può d'ufficio dichiarare la compensazione stessa, esigendo dalla parte una manifestazione di volontà diretta a giovarsi dell'effetto estintivo già verificatosi ope legis.