(massima n. 1)
In tema di chiamata di correo, non può definirsi chiamata de relato quell'accusa proveniente effettivamente da un correo nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p., il quale proprio per la sua qualità di associato ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione, il chiamante non abbia con lui avuto contatti diretti. Se poi tale tipo di chiamata è accompagnata da una voce di riscontro, proveniente da un collaborante, sulla cui intrinseca attendibilità non risulta sollevato alcun dubbio, in epoca e circostanze diverse, l'alta probabilità di commissione del reato (in cui consiste la gravità indiziaria) deve dirsi raggiunta.