(massima n. 2)
Quando il difensore sia presente in udienza, il diritto di difesa deve comunque ritenersi assicurato anche se dal verbale non risultino le richieste o conclusioni assunte in relazione ai singoli provvedimenti in ordine ai quali il patrono abbia diritto di interloquire. (Nella specie la Corte - annullando il provvedimento del tribunale del riesame che aveva, a sua volta, annullato l'ordinanza del tribunale ordinario per non essere stato sentito il difensore nel momento in cui il giudice, su richiesta del P.M., aveva emesso l'ordinanza di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento - ha osservato che il patrono, presente in udienza, e quindi in grado di svolgere le sue funzioni difensive, non le aveva svolte per sua libera scelta, e non per impedimento frapposto dal presidente del collegio giudicante).