(massima n. 1)
L'obbligo (o il potere), previsto dall'art. 195 c.p.p., di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste č finalizzato alla ricerca di una convalida e all'ottenimento di un controllo su quanto riferito da colui che rende la testimonianza de relato. Attesa quindi l'identitą di ratio, sono sicuramente applicabili alla testimonianza indiretta anche le regole e i principi stabiliti in tema di chiamata in correitą dall'art. 192, terzo comma, c.p.p. (La corte ha affermato il principio con riferimento alla fattispecie di dichiarazioni provenienti da soggetto che, ancorché non compreso tra quelli indicati nel citato art. 192 c.p.p., sia comunque imputato in altro processo e collabori con la giustizia).