(massima n. 1)
La decorrenza ex novo dei termini di fase della custodia cautelare, nel caso previsto dall'art. 303, comma 2, c.p.p., ha luogo anche quando, a seguito della risoluzione di un conflitto da parte della Corte di cassazione, il procedimento torni ad un giudice che gią ne aveva preso cognizione, prima di quello davanti al quale il medesimo procedimento pendeva, all'atto in cui il conflitto era stato denunciato.