(massima n. 1)
Nei procedimenti de libertate, che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 c.p.p., è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento. (Nella specie si è ritenuto che l'intangibilità del giudicato formatosi nei confronti di uno dei coindagati per omessa impugnazione del provvedimento di proroga dei termini di custodia cautelare non potesse essere superata né dall'effetto estensivo dell'impugnazione, inapplicabile, né da una pretesa configurabilità della decisione favorevole emessa nei riguardi di altri coindagati come «fatto nuovo»). È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice, che in qualsiasi grado si sia pronunciato sulla libertà personale, a pronunciarsi di nuovo sulla libertà personale dello stesso soggetto nell'ambito del procedimento, in quanto il procedimento incidentale de libertate non è il «giusto processo» definito dai principi costituzionali e non richiede una rigorosa imparzialità a terzietà dal giudice, tali da rendere incompatibile il giudice che si sia già espresso in materia o possa avere un'opinione precostituita.