(massima n. 1)
In tema di misure cautelari coercitive la proposizione dell'impugnazione, esattamente qualificata dalla parte come richiesta di riesame, a giudice incompetente, con il conseguente deposito nella cancelleria di quest'ultimo, configura un errore di presentazione dell'impugnazione, che gli artt. 309, comma settimo, 582 e 591 c.p.p. colpiscono con la sanzione della inammissibilitą.