(massima n. 1)
L'art. 1237 c.c., secondo il quale, alla restituzione volontaria del titolo originale del credito fatta dal creditore al debitore, deve essere attribuito valore liberatorio a favore di quest'ultimo, sebbene collocato fra le norme che trattano della remissione, stabilisce altresė una presunzione assoluta di pagamento, in quanto, nella pratica comune, al pagamento, che č il mezzo ordinario di estinzione del debito, si accompagna, normalmente, la restituzione dell'originale titolo del credito.