(massima n. 1)
Le ricevute bancarie costituiscono non il titolo originario del credito, ma solo una modalità del rapporto tra la banca ed il creditore per la riscossione del credito verso terzi ed assumono la natura di quietanza solo dopo che la banca abbia in esse attestato l'avvenuto pagamento del debito. Ne consegue che la consegna di ricevute insoluteda parte del creditore al debitore non può essere apprezzata ex art. 1237, comma l, c.c. come prova della liberazione del debitore stesso.