(massima n. 1)
Il ricorso per saltum ex art. 311 n. 2 c.p.p. avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale, è possibile quando la motivazione manchi materialmente o sia del tutto inintellegibile o si esprima con un enunciato tanto incompleto ed illogico da risultare incomprensibile od irriconoscibile perché l'obbligo di motivazione è imposto dall'art. 125 n. 3 c.p.p. e la sua mancanza costituisce violazione di legge sanzionata con la nullità. Non può, invece, proporsi a motivo del ricorso la illogicità manifesta della motivazione, che rileva invece ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.