(massima n. 1)
La parte civile, non essendo fra i soggetti legittimati a proporre appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., avverso provvedimenti in materia de libertate, non ha neppure titolo a ricevere l'avviso dell'udienza camerale ed a proporre, quindi, ricorso per cassazione, per violazione del principio del contraddittorio, avverso l'ordinanza decisoria del gravame pronunciata all'esito di detta udienza. (Nella specie, in applicazione di tali principi, il ricorso proposto dalla parte civile č stato dichiarato inammissibile).