(massima n. 1)
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti ricorribili del magistrato di sorveglianza deve essere riconosciuto, in via esclusiva, all'ufficio del pubblico ministero che esercita le sue funzioni presso detto magistrato e quindi, ai sensi dell'art. 678 comma terzo c.p.p. al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di sorveglianza. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso la pretura avverso provvedimento di sorveglianza che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di conversione della pena avanzata dal suddetto pubblico ministero).