(massima n. 1)
La nullità per violazione del diritto di difesa di un interrogatorio in cui un imputato (o indagato) abbia mosso accuse calunniose a carico di un terzo, preclude che dell'interrogatorio si tenga conto in quanto tale e cioè come atto tipico di contestazione del reato per cui si procede a carico dell'imputato stesso, ma non toglie validità ed efficacia all'atto per la parte per cui esso non ha valore di interrogatorio ma di denuncia di reato — se del caso calunniosa — nei confronti del terzo estraneo. La nullità dell'atto come interrogatorio non può, infatti, sopprimere il dato storico della notitia criminis falsamente denunciata che ha una sua autonomia concettuale, essendo ius receptum che il diritto dell'imputato di respingere da sé l'accusa e se del caso di mentire (ius defendendi) non si estende fino a giustificare le false accuse a carico di persone innocenti.