(massima n. 1)
La remissione di debito ben può avere ad oggetto una parte soltanto del debito stesso, ovvero, in un rapporto obbligatorio continuativo, alcune partite residue, incerte o contestate. L'accertamento circa l'estensione della remissione spetta al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. Poiché l'errore è causa di annullamento del contratto solo se riconoscibile dall'altra parte, non può essere annullata la remissione del debito per errore del creditore remittente, ove il giudice del merito accerti che l'errore stesso è stato causato dal modo di tenuta della contabilità del creditore, sì che il debitore non poteva venirne a conoscenza.