(massima n. 1)
La mancata specifica indicazione nel provvedimento, che dispone una misura a tempo predefinito per cautele istruttorie, del termine di durata non ne comporta la nullitą se la durata medesima possa, comunque, essere desunta dal testo del provvedimento stesso sģ da non far sorgere incertezze circa l'esatta individuazione della scadenza prescritta; in ogni altro caso in cui non sia possibile individuare la precisa predeterminazione del termine finale, anche per relationem a dati oggettivi e non eventuali altrimenti precisati, il tenore letterale dell'art. 292, comma 2, lett. d), c.p.p. e la sua ratio inducono la inequivoca nullitą del provvedimento, dato che circa la certezza del termine non possono sussistere dubbi. (Fattispecie nella quale il giudice di merito ebbe a fissare la durata della custodia cautelare con riferimento alle esigenze probatorie «sino alla chiusura delle indagini preliminari»; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha annullato senza rinvio la relativa ordinanza osservando altresģ che detto termine appare imprecisato ed indefinibile potendo, per un verso il tempo delle indagini non esaurire il periodo massimo consentito dalla legge e, d'altro conto potendo esso subire un allungamento in virtł di proroghe di incerta preventiva determinazione).