(massima n. 1)
La remissione del debito, pur non richiedendo forma solenne e formule particolari, deve peraltro contenere la inequivoca manifestazione di volontā del creditore volta alla rinuncia della prestazione. Pertanto, in mancanza di una manifestazione espressa, non č possibile ravvisare tale volontā nell'assunzione dell'obbligo di restituzione del titolo, se non accompagnata dalla effettiva restituzione, posto che una simile obbligazione potrebbe integrare anche un mero pactum de non petendo, comportante soltanto rinuncia ad azionare il titolo in giudizio, ma non rinuncia estintiva della obbligazione di pagamento.