(massima n. 1)
Il procedimento di sorveglianza č assoggettato alle regole proprie degli altri procedimenti giurisdizionali, ivi compresa la disciplina circa la definitivitā dei provvedimenti in caso di esaurimento dell'iter delle impugnazioni e in caso di mancata impugnazione da parte degli aventi diritto. Ne consegue che le decisioni emesse in materia di misure alternative alla detenzione, una volta divenute definitive, impediscono di procedere a successivo riesame in relazione alla medesima situazione ed alle medesime condizioni giā prospettate e decise. (Fattispecie in tema di richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertā).