(massima n. 1)
In tema di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), a differenza del reato di ricettazione, non č richiesta la certezza della provenienza da delitto delle cose acquistate, essendo sufficiente la sussistenza del dubbio sulla provenienza delle cose da reato e l'acquisto senza i necessari accertamenti sulla loro provenienza legittima.