(massima n. 1)
Nel caso in cui in ordine al reato di violazione di domicilio risulti contestata anche l'aggravante della violenza alle persone - nella specie gli imputati, oltre a sfondare la porta con l'ascia, percossero anche il titolare dello jus prohibendi - la ritenuta sussistenza della attenuante del danno risarcito, di cui all'art. 62 n. 6 c.p., non può indurre alla applicazione dell'amnistia di cui ai D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 e 12 aprile 1990, n. 75. Infatti, il reato di violazione di domicilio non può considerarsi reato contro il patrimonio, bensì reato contro la libertà individuale della persona e più specificamente contro la inviolabilità del domicilio: nel caso di sussistenza anche dell'aggravante della violenza alle cose, il reato non si trasforma in delitto contro il patrimonio, poiché offeso è sempre il bene giuridico della libertà individuale della persona e il danno al patrimonio è solo una mera ed eventuale conseguenza dell'azione delittuosa e ancor prima solo mezzo per la commissione del delitto, mezzo che non viene ad alterare e a modificare l'obiettività giuridica del reato in questione.