(massima n. 2)
Poiché a norma dell'art. 530 nuovo c.p.p., il giudice deve adottare la stessa formula di assoluzione sia quando abbia accertato la insussistenza del fatto o la impossibilità di attribuirlo all'accusato e sia quando abbia riconosciuto soltanto carente ovvero insufficiente o contraddittoria la prova, in entrambe le ipotesi, per delineare l'ambito di operatività della sentenza e cioè per verificare se la decisione adottata sia capace di provocare gli effetti preclusivi indicati negli artt. 652 e 653 nuovo c.p.p., è necessario far riferimento (oltre che al dispositivo) anche alla motivazione.