(massima n. 1)
Il giudice di appello che, in regime transitorio, applichi la pena nella misura concordata dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., correttamente pronuncia sentenza e non ordinanza, in quanto il richiamo all'art. 127 del codice contenuto nell'art. 599 riguarda esclusivamente la disciplina del procedimento, non la forma del provvedimento decisorio, tassativamente indicata nell'art. 605.