(massima n. 1)
Il reato di calunnia permane anche se, per innovazione legislativa, il fatto oggetto della falsa incolpazione non costituisca pił reato, analogamente all'ipotesi di causa estintiva sopravvenuta applicabile al fatto addebitato. (Fattispecie relativa a contravvenzione depenalizzata ai sensi dell'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale).