(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi č stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, nč valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale č stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, a tal fine, puō effettuare una sostanziale ricognizione del quadro probatorio giā acquisito ed utilizzare elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della sentenza che aveva dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000, rilevando l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del profilo relativo all'importo dell'imposta evasa, che, dagli elementi agli atti, risultava inferiore alla soglia attualmente rilevante di euro 150.000.00).