(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, una volta che l'imputato lamenti con l'atto di gravame la mancanza di prova in ordine alla sussistenza in uno o più elementi costitutivi del reato, nessun rilievo può avere il fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, detta mancanza di prova non sia stata espressamente contestata dall'imputato, nessuna preclusione in tal senso prevedendo le norme (ferma restando, ovviamente, la necessità di impugnare il relativo punto della sentenza), e non essendo previsto, nell'ordinamento processuale penale, un onere probatorio a carico dell'imputato modellato sui principi propri del processo civile. (Fattispecie di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti - di cui all'art.10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art.7 del D.Lgs. n. 158 del 2015 che ha esteso la penale rilevanza della condotta, anteriormente limitata alle sole ritenute "certificate", anche alle ritenute "dovute" sulla base della dichiarazione annuale di sostituto di imposta - nella quale la Corte ha escluso che la mancata contestazione da parte dell'imputato, nel corso del giudizio di primo grado, dell'avvenuto rilascio della certificazione, esonerasse per ciò solo la Pubblica Accusa dall'onere di prova e il giudice dell'appello dal relativo accertamento).