(massima n. 1)
Sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", considerato che, a parte le conseguenze di natura morale, l'interesse giuridico risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653, cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare. (Fattispecie in tema di lottizzazione abusiva in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse ad impugnare, precisando che solo la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" preclude la via ad un possibile giudizio civile, in considerazione, nel caso concreto, della presenza delle parti civili e delle conclusioni dalle stesse rassegnate).